Su Amoris Laetitia : Linee guide del Cardinale Antonelli

 

Cardinale Ennio Antonelli

Cardinale Ennio Antonelli

Papa Francesco l’ha detto chiaro fin dalle prime righe di “Amoris laetitia” che “nella Chiesa è necessaria una unità di dottrina e di prassi, ma ciò non impedisce che esistano diversi modi di interpretare alcuni aspetti della dottrina o alcune conseguenze che da essa derivano”. E quindi “in ogni paese o regione si possono cercare soluzioni più inculturate, attente alle tradizioni e alle sfide locali”.
Infatti è proprio questo che accade, sotto gli occhi di tutti. In ciascuna regione, diocesi e parrocchia ciascuno applica “Amoris laetitia” come gli pare.
Ad esempio a Roma, nella diocesi del papa, il cardinale vicario Agostino Vallini ha stabilito che i divorziati risposati possono fare la comunione, autorizzati dal confessore, anche se non vivono “in continenza”, cioè come fratello e sorella, “se questa scelta è difficile da praticare per la stabilità della coppia”:
Ma a Firenze, il cardinale Ennio Antonelli, già presidente del Pontificio Consiglio per la famiglia e stimato studioso della materia, ha dettato il passato 8 ottobre, ai sacerdoti della diocesi – in pieno accordo con l’arcivescovo del luogo, il cardinale Giuseppe Betori – delle linee guida per l’interpretazione e l’applicazione di “Amoris laetitia” che sono in perfetta continuità con il magistero della Chiesa di sempre, e quindi non consentono la comunione ai divorziati risposati che vivono “more uxorio”, salvo in un caso particolarissimo già previsto dalla classica teologia morale, cioè “il difficile caso in cui si riscontrasse la mancanza temporanea di un chiaro proposito riguardo alla continenza sessuale”.
Il cardinale Antonelli, 79 anni, è un’autorità in materia. È stato presidente per cinque anni del pontificio consiglio per la famiglia e ha anche accumulato una notevole esperienza pastorale. È stato arcivescovo prima di Perugia e poi di Firenze, oltre che segretario per sei anni della conferenza episcopale italiana. Ha una solida formazione teologica e appartiene al movimento dei Focolari.
Presentiamo in PDF il suo documento o “linea guide”. Fare click qua.

Fonte: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351390

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2 commenti

  1. don Paolo Benvenuto

    in realtà quelle linee guida prevedono, riprendendo AL 299, la possibilità che il sacerdote dia assoluzione e comunione.

    • P. Carlos Pereira, IVE

      Caro Don Paolo:
      Grazie del suo chiarimento. Ad ogni modo, presento qui il contesto in questione:
      Il sacerdote, se è a conoscenza della situazione irregolare, deve ammonire la persona interessata, con rispetto e amore, perché non tenga conto solo del suo giudizio di coscienza; deve rinviare l’ammissione di essa alla comunione eucaristica fino a quando non avrà fatto discernimento “col sacerdote in foro interno” (AL 298; cf. 300) e non avrà compiuto, sotto la guida di lui un cammino ecclesiale appropriato (cf. AL 294; 300; 305; 308).

      Dato che le norme generali negative obbligano sempre, senza alcuna eccezione, il cristiano in situazione irregolare è tenuto davanti a Dio a fare il possibile per uscire dal disordine oggettivo e armonizzare il suo comportamento con la norma. Può darsi che la sua coscienza, erronea in buona fede, non se ne renda conto; ma il sacerdote, che lo accompagna, deve guidarlo con carità e prudenza a discernere e a compiere la volontà di Dio nei suoi confronti, fino ad assumere una forma di vita coerente con il vangelo. I passi, che in questo cammino potrebbero trovare spazio, sono i seguenti: a) verificare la validità del precedente matrimonio e ottenere eventualmente la sentenza di nullità, avvalendosi delle facilitazioni procedurali introdotte da Papa Francesco in data 15 agosto 2015 nei due Motu Proprio Mitis Judex Dominus Jesus e Mitis et Misericords Jesus; b) celebrare il matrimonio religioso o sanare in radice il matrimonio civile; c) interrompere la coabitazione, se non ci sono impedimenti; d) praticare la continenza sessuale, se altre soluzioni non sono possibili (cf. San Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, 84); e) in caso di errore temporaneamente invincibile e perciò di rifiuto circa la continenza sessuale, ritenuta nel proprio caso impossibile o assurda e senza valore, valutare la possibile rettitudine della coscienza alla luce della personalità e del vissuto complessivo (preghiera, amore del prossimo, partecipazione alla vita della Chiesa e rispetto per la sua dottrina, umiltà e obbedienza davanti a Dio); esigere che la persona si impegni almeno a pregare e a crescere spiritualmente, allo scopo di conoscere correttamente e compiere fedelmente la volontà di Dio nei propri confronti, come si manifesterà; f) infine si può concedere l’assoluzione sacramentale e la comunione eucaristica, avendo cura di mantenere la riservatezza e di evitare lo scandalo (cf. AL 299);

      Io interpreto il punto f) come a seguito di quelli precedenti. Ossia, solo nel caso di una coscienza veramente invincibile e che non riesce a rendersi conto del suo stato oggettivo di irregolarità, queste linee guide ammeterebbero l’acceso all’Eucaristia. Più avanti si dirà nonostante, che ciò non può venire considerato un diritto.
      Anche perché più avanti, alla fine del punto 3, si dice: le persone, che si trovano in tali situazioni disordinate, devono essere aiutate a integrarsi nella concreta vita ecclesiale, progressivamente e in modi diversi, proponendo a ognuna il bene possibile a lei (cf. AL 308), cercando di evitare lo scandalo (cf. AL 297; 299), incoraggiando i passi orientati nella giusta direzione (cf. AL 305), come la preghiera personale, familiare e comunitaria, l’ascolto della Parola, la frequenza assidua alla Santa Messa, il responsabile impegno educativo verso i figli, le opere di misericordia verso il prossimo, il volontariato, i servizi ecclesiali (anche negli organismi di partecipazione), in modo da incontrare il Signore e la sua misericordia “per altre vie”, diverse dai sacramenti (cf. San Giovanni Paolo II, Reconciliatio et Poenitentia 34).

      Ossia, sembra che il bilancio finale escluda la partecipazione all’Eucaristia. Ad ogni modo, la ringrazio perché questa formulazione un po’ambigua non l’avevo notato in precedenza.

      Dio la benedica. P. Carlos P.

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